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Regesto
Art. 211 cpv. 2 LEF. Adempimento specifico di un contratto. Inammissibilità di un reclamo della controparte.
La questione se sia valido o se possa essere adempiuto un contratto che l'amministrazione del fallimento decide di adempiere in forma specifica rientra nella competenza esclusiva del giudice civile; ne segue che la decisione dell'amministrazione del fallimento non è soggetta a reclamo da parte della controparte del contratto.
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tedesco
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italiano
referenza
Articolo: Art. 211 cpv. 2 LEF