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Regesto

Domicilio del debitore
- come foro dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF);
- come luogo in cui sono notificati gli atti esecutivi, per il qualeoccorre tener eventualmente conto anche del luogo di lavoro del debitore, se questi l'ha annunciato all'ufficio di esecuzione (art. 64 cpv. 1 LEF).
Il domicilio si trova là dove è rimasta la famiglia, alla quale il debitore rende visita più volte al mese, e non già nel luogo di lavoro del debitore (tanto meno se trattasi di volontariato), nè in quello, in cui questi ha depositato in suoi documenti personali (consid. 1).
Inammissibilità di conclusioni nuove davanti al Tribunale federale (art. 79 cpv. 1, 2a frase OG) (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 46 cpv. 1 LEF, art. 64 cpv. 1 LEF