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Regesto

Art. 5 cpv. 2 frase 2 OFo. Procedura d'autorizzazione di dissodamento; diritto e obbligo di ricorrere delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio giusta l'art. 46 cpv. 3 LFo in relazione con l'art. 12 cpv. 1 LPN.
Giusta l'art. 5 cpv. 2 frase 2 OFo, in quei cantoni, come il Ticino, ove esiste una sola istanza cantonale, le organizzazioni d'importanza nazionale con scopi ideali devono inoltrare sin dalla pubblicazione delle domande di dissodamento le loro eventuali opposizioni; la rinuncia a prevalersi di tale rimedio giuridico priva, di regola, queste organizzazioni della facoltà di proporre un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 46 cpv. 3 LFo, art. 12 cpv. 1 LPN