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Regesto

Art. 7 e 8 LFo: principio del rimboschimento compensativo.
Per ogni dissodamento autorizzato dev'essere fornito, di massima, un compenso in natura nella medesima regione. Il solo compenso finanziario non può entrare in considerazione, riservato il caso disciplinato dal cpv. 4 dell'art. 7 LFo. La tassa di compensazione secondo l'art. 8 LFo è destinata a conguagliare differenze di valore nell'ambito dell'attuazione dei provvedimenti compensativi previsti all'art. 7 cpv. 1-3 LFo (consid. 2 e 3).
Art. 18 cpv. 1bis e cpv. 1ter LPN: esigenza della sostituzione confacente delle zone ripuali (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 7 e 8 LFo, art. 7 LFo, art. 7 cpv. 1-3 LFo, Art. 18 cpv. 1bis e cpv. 1ter LPN