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Regesto

Art. 81 cpv. 1 LEF e art. 120 cpv. 2 CO; estinzione per compensazione del credito posto in esecuzione; credito compensante contestato.
Il debitore escusso, che oppone in compensazione un riconoscimento di debito contestato, non prova per mezzo di documenti l'estinzione del credito posto in esecuzione (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 81 cpv. 1 LEF, art. 120 cpv. 2 CO