Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 53d cpv. 1 LPP; art. 27h cpv. 1 OPP 2 nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2009; liquidazione parziale; diritto alle riserve di fluttuazione.
Una clausola contrattuale (della convenzione d'affiliazione) che prevede una ripartizione delle riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale (al 31 dicembre 2006) indipendentemente dal tipo di fondi trasferiti - dunque anche in caso di pagamento in contanti - non viola né il vecchio art. 27h OPP 2 né il principio della parità di trattamento (consid. 4.3 e 4.4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 53d cpv. 1 LPP, art. 27h cpv. 1 OPP 2, art. 27h OPP 2