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Regesto

Art. 2 cpv. 2 lett. a, art. 7 lett. i e art. 14 LAFE; domanda per poter acquistare da una società immobiliare la proprietà di un immobile da adibire ad albergo ma da anni utilizzato come abitazione di vacanza; eccezione all'obbligo dell'autorizzazione; revoca dell'onere; principi della buona fede e della proporzionalità; prescrizione.
Accordo sulla libera circolazione delle persone riguardo all'acquisto di un'abitazione di vacanze (consid. 2).
Genesi dell'eccezione all'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 7 lett. i LAFE (consid. 3).
Nozione di condizione e di onere ai sensi dell'art. 14 LAFE (consid. 4.1-4.4). L'esistenza di una condizione può essere ammessa solo se risulta chiaramente dall'autorizzazione; l'onere di destinare durevolmente l'immobile conformemente allo scopo menzionato nella domanda di autorizzazione sussiste invece indipendentemente da un'esplicita menzione nella decisione di autorizzazione o nel registro fondiario (consid. 4.6 e 4.7), e ciò anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE (consid. 5.3).
Condizioni alle quali può essere revocato un onere (consid. 6).
Esame in concreto dei principi della buona fede e della proporzionalità (consid. 7).
Carattere imprescrittibile della revoca dell'autorizzazione in caso d'inosservanza di un onere (art. 25 cpv. 1 LAFE) (consid. 8).

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referenza

Articolo: Art. 2 cpv. 2 lett. a, art. 7 lett. i e art. 14 LAFE, art. 7 lett. i LAFE, art. 14 LAFE, art. 25 cpv. 1 LAFE