Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto a

Art. 162 e 163 CO. Riduzione di una pena convenzionale già versata.
I pagamenti parziali effettuati dopo la conclusione del contratto che, stando a quanto concordato, in caso di inadempimento restano acquisiti a chi li ha ricevuti, soggiacciono alle norme concernenti la pena convenzionale; essi possono pertanto, all'occorrenza, venir restituiti alla parte che li ha versati, in virtù dell'art. 163 CO, a cui rinvia l'art. 162 CO (consid. 3).

Regesto b

Art. 66 OG. Portata dei considerandi della sentenza di rinvio del Tribunale federale.
Le parti sono vincolate ai considerandi della sentenza di rinvio del Tribunale federale. A sostegno di un nuovo ricorso contro la decisione cantonale emanata a seguito del rinvio, esse non possono pertanto più invocare argomenti che erano stati respinti nella sentenza di rinvio della giurisdizione federale (consid. 4).

Regesto c

Art. 163 cpv. 3 CO. Riduzione giudiziaria di pene convenzionali eccessive.
Estensione del potere d'apprezzamento di cui dispone il giudice nel quadro dell'applicazione dell'art. 163 cpv. 3 CO, che è una norma di diritto imperativo (consid. 5.2).
In concreto è stato riconosciuto il carattere eccessivo della pena stipulata (consid. 5.3).
Riduzione della pena convenzionale pattuita al 10 % del prezzo totale dell'oggetto venduto (consid. 5.4 e 5.5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 162 e 163 CO, Art. 163 cpv. 3 CO, art. 162 CO, Art. 66 OG