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Regesto a

Ricorso contro una decisione incidentale sulla portata dell'esame di impatto ambientale (EIA; art. 93 cpv. 1 LTF).
La decisione di rinvio del Tribunale amministrativo, che determina in maniera vincolante per le istanze inferiori la portata dell'obbligo dell'EIA, non è una decisione finale (parziale) (art. 90 seg. LTF), ma una decisione incidentale (consid. 1.1-1.3), che può essere impugnata immediatamente alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 1.4).

Regesto b

Portata dell'EIA (art. 7 cpv. 7, art. 8 e 10a LPAmb; art. 2 cpv. 4 OIAt).
Questione di sapere quando una pluralità di singoli impianti costituisce un'unità aziendale e pertanto giuridicamente un impianto unico che soggiace a un EIA globale. Presupposto è che accanto alla vicinanza spaziale sussista uno stretto nesso funzionale, vale a dire una cooperazione che ecceda quanto stabilito dall'autorità. Ciò implica (tra i diversi proprietari/esercenti) una determinata organizzazione o pianificazione comune. Un indizio in tal senso è la presentazione comune verso l'esterno (consid. 3).
Nella fattispecie, il progettato mercato specialistico fa parte del centro commerciale Tivoli (consid. 4), che a sua volta costituisce un impianto unico con il centro commerciale Shoppi (consid. 5), una parte del Limmatpark (consid. 6) e i 380 posteggi della Umweltarena (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 93 cpv. 1 LTF, art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 8 e 10a LPAmb, art. 2 cpv. 4 OIAt