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Regesto

Art. 736 n. 4 CO. Scioglimento di una società anonima per gravi motivi.
1. Violazione grave e persistente dei diritti di controllo dell'azionista minoritario (consid. 2, 3).
2. Grave pregiudizio finanziario ammesso nella fattispecie. Tale pregiudizio può essere dato anche in caso di semplice riduzione dei dividendi (consid. 4, 5).
3. a) L'azione volta allo scioglimento può essere proposta anche prima che la società abbia perduto il proprio substrato finanziario (consid. 6a).
b) Principio della sussidiarietà o della proporzionalità dell'azione volta allo scioglimento; questa non è esclusa dalla circostanza che l'azionista minoritario ha potuto o avrebbe potuto far valere giudizialmente con successo i propri diritti di membro della società, ma presuppone che l'attitudine abusiva della maggioranza persista e che sia prevedibile che l'attore debba ricorrere anche in futuro regolarmente al giudice per poter esercitare i propri diritti sociali (consid. 6d).
4. a) Per decidere se siano dati gravi motivi occorre soppesare gli opposti interessi (consid. 6a, b) in base alle circostanze concrete (consid. 7c).
b) Ove trattisi di società di famiglia, non si può prescindere completamente dalle relazioni personali tra i membri (consid. 7b).
c) Interesse preponderante della minoranza ad ottenere lo scioglimento della società ammesso nella fattispecie (consid. 7b, c).

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Articolo: Art. 736 n. 4 CO