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Regesto

Art. 90, 91 e 93 LTF; art. 26 cpv. 4 LPP.
La decisione sull'obbligo di principio per un istituto di previdenza di anticipare le prestazioni senza determinazione dell'importo della prestazione assicurativa costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (consid. 2). Pregiudizio irreparabile negato perché la pretesa di regresso nasce solo con la prestazione alla persona assicurata e non è stata dimostrata una procedura probatoria defatigante o dispendiosa inevitabile ai fini della determinazione dell'importo della prestazione assicurativa (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 90, 91 e 93 LTF, art. 26 cpv. 4 LPP