Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Termine per rifiutare la proposta di giudizio dell'autorità di conciliazione (art. 211 cpv. 1 CPC); sospensione dei termini (art. 145 CPC).
Nel calcolo del termine per rifiutare la proposta di giudizio occorre tenere conto della sospensione dei termini. L'esclusione della sospensione dei termini per la procedura di conciliazione (art. 145 cpv. 2 lett. a CPC) non si applica (consid. 4).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 211 cpv. 1 CPC, art. 145 CPC, art. 145 cpv. 2 lett. a CPC