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Regesto

Art. 21 cpv. 1, 2a frase, LAI.
- I mezzi ausiliari enumerati in questa disposizione devono essere accordati anche quando non sono state eseguite misure mediche a carico dell'assicurazione-invalidità. Determinante è che fossero stati dati i presupposti per la loro assunzione da parte della predetta assicurazione.
- Consegna di occhiali bifocali e di lenti a contatto dopo una operazione di cateratta traumatica.