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Regesto

Art. 8 cpv. 1 e art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 16c cpv. 2 LIPG; § 20 cpv. 1 e § 22 dell'ordinanza del Gran Consiglio del Canton Turgovia del 18 novembre 1998 sugli stipendi del personale dello Stato (ordinanza sugli stipendi).
La dipendente, che ha chiesto il rinvio dell'indennità in caso di maternità a norma dell'art. 16c cpv. 2 LIPG e che essa stessa è totalmente incapace al lavoro per motivi di salute fino al termine del soggiorno ospedaliero del proprio figlio, ha diritto al versamento del salario di rimpiazzo come in caso malattia; il § 22 dell'ordinanza sugli stipendi lede il precetto della parità di trattamento a norma dell'art. 8 cpv. 1 Cost. e la preminenza del diritto federale secondo l'art. 49 cpv. 1 Cost. (consid. 4-6).

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referenza

Articolo: Art. 8 cpv. 1 e art. 49 cpv. 1 Cost., art. 16c cpv. 2 LIPG, art. 49 cpv. 1 Cost.