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Regesto

1. Autorità di cosa giudicata della graduatoria nel fallimento (art. 250 LEF).
Per essere in grado di giudicare sulla fondatezza di una insinuazione (concernente, nella fattispecie, un privilegio di seconda classe giusta l'art. 219 LEF), l'amministrazione del fallimento può sospendere il deposito della graduatoria o riservarsi di statuire, su determinate insinuazioni, in occasione di un complemento ulteriore di questa graduatoria. Art. 59 cpv. 2 RUF.
La graduatoria non impugnata entro il termine legale (art. 250 LEF) acquista forza di cosa giudicata. Essa non può essere corretta più tardi per un errore scoperto ulteriormente. Anche un siffatto errore non conferisce alla massa il diritto di rivendicare l'indebito arricchimento (art. 62 sgg. CO) ch'essa avrebbe potuto compensare con la parte assegnata al creditore secondo la graduatoria.
La graduatoria è invece nulla e non ha forza di cosa giudicata se è stata ottenuta grazie a false indicazioni.
2. Procedura di ricorso per riforma. Accertamenti di fatto della decisione cantonale (art. 43 cpv. 3, 55 cpv. 1 lett. d, 63 cpv. 2 OG).
Il Tribunale federale rettifica soltanto gli accertamenti dovuti manifestamente a una svista riguardante il contenuto dei documenti. Il mezzo tendente a siffatta rettificazione non può fondarsi su nuovi documenti.

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referenza

Articolo: art. 250 LEF, art. 219 LEF, Art. 59 cpv. 2 RUF, art. 62 sgg. CO