Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto a

Art. 86 cpv. 2 LTF; tribunale superiore che giudica quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale.
La Commissione di ricorso CDPE/CDS soddisfa le esigenze legali concernenti l'autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale (consid. 1.1).

Regesto b

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, art. 4 LMI e art. 9 ALC; riconoscimento sul piano svizzero di abilitazioni all'insegnamento rilasciate da due cantoni.
Regolamentazione dell'accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (consid. 2), della legge federale sul mercato interno (consid. 3) e dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (consid. 4). Dal momento che le abilitazioni all'insegnamento litigiose costituiscono dei certificati di capacità ai sensi dell'art. 4 LMI e che questa legge pone delle esigenze minime al fine di garantire un libero accesso al mercato, il loro riconoscimento sul piano svizzero non può essere negato unicamente in applicazione dell'accordo intercantonale; rinvio della causa alla Conferenza dei direttori per nuovo esame. Tra queste esigenze minime va annoverata la gratuità della procedura (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 LMI, Art. 86 cpv. 2 LTF, art. 9 ALC