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Regesto

Esecuzione cambiaria: condizioni, validità del titolo, esigenza del protesto (art. 177 e 178 cpv. 1 LEF).
1. Elementi che l'ufficiale è tenuto a verificare prima di dar corso a un'esecuzione cambiaria; se il titolo esibito difetta, già manifestamente, di requisiti formali (art. 991, 1096 e 1100 CO), l'ufficiale deve rifiutare la notifica del precetto esecutivo in via cambiaria (consid. 1).
2. La consegna del protesto (art. 1034, 1098 e 1129 CO) è necessaria ove quest'ultimo rappresenti la premessa degli effetti cambiari invocati dal creditore: titolo e protesto formano un insieme che l'ufficiale deve esaminare nel suo complesso per appurare se, a prima vista, il titolo stesso permetta un'esecuzione cambiaria (consid. 2a).
3. Una cambiale che non reca l'indicazione del trattario (art. 991 n. 3 CO) non vale come cartavalore (art. 992 cpv. 1 CO) né può essere considerata un vaglia cambiario, essendo sprovvista della promessa di pagamento (art. 1096 n. 2 e 1097 cpv. 1 CO) (consid. 2b e 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 177 e 178 cpv. 1 LEF, art. 991, 1096 e 1100 CO, art. 1034, 1098 e 1129 CO, art. 991 n. 3 CO seguito...