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Regesto

Art. 100 cpv. 1 risp. cpv. 3 lett. a LTF; termine di ricorso nell'esecuzione cambiaria.
Conformemente alla lettera dell'art. 100 cpv. 3 lett. a LTF, il termine di 5 giorni previsto da questa norma vale unicamente per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza; in caso di decisioni giudiziarie si applica il termine ordinario di 30 giorni dell'art. 100 cpv. 1 LTF (consid. 1.3).

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referenza

Articolo: art. 100 cpv. 3 lett. a LTF, art. 100 cpv. 1 LTF