Regesto
Convenzione tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929; rigetto definitivo d'opposizione in base ad una sentenza contumaciale pronunciata nella Repubblica federale di Germania.
1. L'art. 4 cpv. 3 della Convenzione concerne solo la citazione o l'atto che introduce la causa, e non la sentenza (consid. 4a).
2. Relazione con le disposizioni della Convenzione dell'Aja relativa alla procedura civile, testo del 1o marzo 1954 e del 17 luglio 1905 (consid. 4b).
3. Non contrasta con l'ordine pubblico svizzero l'esecuzione di una sentenza consegnata alla posta non come invio raccomandato, ma notificata conformemente al § 175 CPC germanico, e il cui ricevimento da parte del destinatario non è provato ed è da questi contestato (consid. 5).