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Regesto

Art. 34a LPP; art. 24 seg. OPP 2; art. 69 cpv. 2 LPGA: Riduzione delle prestazioni per sovrindennizzo nell'ambito della previdenza professionale.
L'entrata in vigore della LPGA e i contestuali adattamenti della LPP non hanno determinato alcuna modifica della situazione giuridica per quanto concerne la regolamentazione del sovrindennizzo. I capoversi 1 e 2 dell'art. 34a LPP corrispondono sostanzialmente all'art. 34 cpv. 2 LPP nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2002. L'art. 69 cpv. 2 LPGA non è applicabile alla previdenza professionale (consid. 1.2).

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referenza

Articolo: Art. 34a LPP, art. 69 cpv. 2 LPGA, art. 34 cpv. 2 LPP