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Regesto

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 103 lett. a OG; art. 61 LPGA: Procedura di ricorso in sede cantonale.
Non viola il diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) né le esigenze minime poste dal diritto federale alla procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 61 LPGA) l'autorità cantonale che, nell'assegnare all'assicuratore un termine per presentare la risposta di causa, non lo rende attento sulle conseguenze dell'omissione e che radia l'atto di risposta inoltrato tardivamente, a termine scaduto (consid. 1).

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Articolo: Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 61 LPGA, art. 103 lett. a OG