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Regesto

Art. 4 e art. 2 disp. trans. Cost.; inosservanza di un termine in un processo civile.
1. Impugnabilità di decisioni incidentali (conferma della giurisprudenza) (consid. 2b).
2. È contrario al principio della forza derogatoria del diritto federale una norma della procedura civile cantonale, la quale esclude che una pretesa possa essere fatta valere in giudizio con una nuova azione soltanto perché non è stata versata una garanzia per le spese processuali; dato che viola il principio della proporzionalità e dà prova di un formalismo eccessivo, tale norma è altresì incompatibile con l'art. 4 Cost.

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 4 Cost.

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