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Regesto

Diritto disciplinare dell'avvocato; art. 31 CF.
1. Anche l'avvocato è posto sotto la protezione della libertà del commercio e dell'industria garantita dall'art. 31 CF. I doveri professionali impostigli dallo Stato non possono andare oltre quanto esigono i fini di polizia. Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 3).
2. Interpretazione del § 7 cpv. 1 della legge zurighese sugli avvocati. In quale misura si può proibire ad un avvocato di fare dichiarazioni pubbliche? (consid. 4-6).
3. Quando un provvedimento che limita la libertà individuale è necessario per motivi di polizia e conciliabile con l'art. 31 CF, l'interessato non può invocare contro di esso la libertà di stampa o d'espressione (consid. 7).

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