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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; espropriazione materiale, rifiuto di includere un vigneto in zona edificabile.
Il rifiuto di includere nella zona edificabile particelle che avrebbero dovuto esserlo, può, in circostanze eccezionali, determinare un'espropriazione materiale. Tali circostanze non sono date quando:
- il terreno non è edificato in larga misura (consid. 4a);
- i presupposti per l'urbanizzazione previsti dalla legislazione sulla protezione delle acque non sono adempiuti (consid. 4b);
- la protezione della buona fede non richiede l'inclusione nella zona edificabile (consid. 4d).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT