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Regesto

Art. 153 cpv. 1 CC.
L'obbligo di versare una rendita ai sensi degli art. 151 o 152 CC cessa se, dopo il divorzio, il coniuge che ha diritto alla rendita vive con una persona del sesso opposto in un'unione analoga al matrimonio, ma non passa a nuove nozze soltanto per evitare la perdita del diritto alla rendita che interverrebbe quale effetto legale del nuovo matrimonio.

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referenza

Articolo: Art. 153 cpv. 1 CC, art. 151 o 152 CC