Regesto
Art. 110 n. 4, 317 n. 1 cpv. 2 CP; falsità ideologica commessa nell'esercizio di funzioni pubbliche.
Differenze tra le fattispecie di falsità ideologica commessa da un privato e di falsità ideologica commessa nell'esercizio di funzioni pubbliche secondo il nuovo diritto (consid. 2).
Il tutore ufficiale che redige un inventario e presenta i conti nonché le relazioni previsti dal diritto tutorio, agisce in qualità di funzionario (consid. 3).
L'intenzione di ingannare risulta dalla volontà dell'agente di far uso dell'atto come se fosse vero. Non è necessario che una persona sia stata effettivamente ingannata (consid. 4).