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Regesto

Art. 19 cpv. 1 lett. c LPF.
Vendita di una particella di un podere agricolo; determinazione della vitalità dell'azienda agricola.
La vitalità di un'azienda agricola, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c LPF, è una nozione obiettiva. Il reddito minimo necessario perché un podere agricolo possa essere considerato idoneo a servire come centro dell'esistenza di una famiglia contadina e come base dell'esercizio di un'azienda agricola si determina in funzione del reddito annuo medio, tenuto conto di un indebitamento normale e non dei debiti gravanti effettivamente il podere (conferma della giurisprudenza).