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Regesto

Art. 48 n. 2, art. 58 cpv. 1 e 4 CP; confisca.
L'importo della multa va fissato applicando i principi enunciati nell'art. 48 n. 2 CP (consid. 2; conferma della giurisprudenza). Indipendentemente da ciò, il giudice deve ordinare la confisca, ove ne siano adempiute le condizioni; egli non può, in particolare, computare la multa nel credito compensativo stabilito per il caso d'irreperibilità dell'indebito profitto conseguito dall'agente (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 58 cpv. 1 e 4 CP, art. 48 n. 2 CP