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Regesto

Art. 6 cpv. 1 e 2, art. 36 cpv. 1 LAI; art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS (testo in vigore fino al 31 dicembre 1996); art. 3 cpv. 1 e 3 LAVS; cifra 1 lett. c cpv. 1 prima frase delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS: Rendita d'invalidità e diritto transitorio.
Per i casi d'assicurazione intervenuti prima del 1o gennaio 1997 non è possibile rinunciare, retroattivamente, al requisito del versamento personale dei contributi.
Per tale motivo una persona assicurata in ragione del proprio domicilio al momento in cui è intervenuta l'invalidità, nel 1985, ma che non aveva versato i propri contributi per la durata minima di un anno, non ha diritto a una rendita d'invalidità neppure dopo l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, indipendentemente dai contributi versati dal coniuge.

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 36 cpv. 1 LAI, art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS, art. 3 cpv. 1 e 3 LAVS