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Regesto
Art. 4 Cost. Arbitrio nell'interpretazione di una disposizione cantonale, contraria al vero senso di quest'ultima.
1. La rinuncia all'espropriazione da parte dell'espropriante estingue l'obbligo di pagare l'indennità espropriativa (consid. 4).
2. È arbitrario far decorrere il termine entro il quale l'espropriante può rinunciare all'espropriazione dal momento della notifica della decisione dell'ultima istanza cantonale con cui è determinata l'indennità, ove questa decisione non sia ancora esecutoria a tale momento; ciò vale anche se la disposizione cantonale prevede espressamente detto momento quale inizio del termine (consid. 5).
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regesto:
tedesco
francese
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referenza
Articolo: Art. 4 Cost.