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Regesto

Art. 20 cpv. 3 LC; art. 48c OC; contratto collettivo di lavoro in materia di pensionamento flessibile per i lavoratori del settore dell'edilizia principale e della posa di piastrelle nel Cantone Vallese (CCL Retabat); obbligo di affiliazione e tasso contributivo.
Un'impresa che mette lavoratori a disposizione di imprese acquisitrici sottoposte al CCL Retabat, che è stato esteso a loro da una decisione dell'autorità cantonale competente, deve rispettare il regime di pensionamento flessibile per questi lavoratori. Questo obbligo legale implica che l'impresa deve affiliare i lavoratori sottoposti al CCL Retabat presso l'istituto previdenziale di pensionamento flessibile del settore dell'edilizia principale e della posa di piastrelle (consid. 4.3).
Poiché la modifica del tasso contributivo dal 5,3 % al 6 % non è stata dichiarata di obbligatorietà generale nel senso degli art. 20 cpv. 3 LC e 48c OC (per il periodo in questione), essa non è determinante per il prestatore. L'istituto previdenziale Retabat non può imporre al prestatore un tasso contributivo più elevato di quello previsto dall'estensione del CCL Retabat (consid. 5.2 e 5.3).

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Articolo: Art. 20 cpv. 3 LC, art. 48c OC