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Regesto

Art. 58 cpv. 1 Cost.; procedura penale, competenza territoriale nell'ambito di uno stesso Cantone.
Le norme sulla determinazione del foro contenute negli art. 346 segg. CP non si applicano soltanto per quanto concerne la competenza intercantonale, bensì anche per quanto riguarda la competenza nell'ambito di uno stesso Cantone per i reati di diritto federali soggetti alla giurisdizione cantonale. Se nell'ambito di uno stesso Cantone il foro dev'essere determinato secondo gli art. 346 segg. CP, il diritto federale va applicato quale diritto cantonale sussidiario.

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Articolo: Art. 58 cpv. 1 Cost.