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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero; effetti dell'assoggettamento alla disciplina autorizzativa.
1. Art. 6 cpv. 3, art. 20 cpv. 1 e 2 DAFE.
Il collocamento di capitali non costituisce, tranne nei casi enumerati tassativamente nell'art. 6 cpv. 3 DAFE, un interesse legittimo all'acquisto di un fondo. La nullità di un siffatto acquisto va rilevata d'ufficio (consid. 6 a).
2. Art. 52 cpv. 3 CC.
Una società il cui scopo sia illecito o immorale acquista, malgrado il testo dell'art. 52 cpv. 3 CC, la personalità giuridica mediante la sua iscrizione nel registro di commercio, in virtù della teoria detta della sanatoria. Tale società deve nondimeno essere sciolta e il prodotto della sua liquidazione va attribuito a un ente pubblico, conformemente all'art. 57 cpv. 3 CC che ha effetto confiscatorio (consid. 6, conferma della giurisprudenza).
3. Azioni concernenti il fondo e azioni concernenti la società.
Le azioni concernenti il fondo (azione di rettifica o di cancellazione di un'iscrizione nel registro fondiario effettuata indebitamente, azione di ripristino dello stato di diritto anteriore) vanno promosse dinnanzi al giudice civile del luogo in cui è situato il fondo, mentre l'azione diretta allo scioglimento di una società dev'essere promossa dinnanzi al giudice civile del luogo in cui la società ha la propria sede dall'autorità competente di detto luogo (consid. 6 b, c).

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Articolo: Art. 52 cpv. 3 CC, art. 20 cpv. 1 e 2 DAFE, art. 6 cpv. 3 DAFE, art. 57 cpv. 3 CC