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Regesto

Contratto di giro bancario con convenzione di conto corrente; mandato di trasferimento. Dovere di diligenza della banca mandataria.
1. Un singolo mandato di trasferimento va considerato nel quadro di un contratto di giro bancario come un ordine alla banca che ha ricevuto il mandato generale (consid. 1).
2. Ove un'esecuzione negligente di un ordine di bonifico dia luogo alla confisca da parte di uno Stato estero dell'ammontare da trasferire, non compete alla banca alcun diritto di pretendere dal suo cliente un'indennità per l'esecuzione o a titolo di risarcimento del danno secondo l'art. 402 CO (consid. 2, 3).
3. Condizioni generali delle banche; portata di una clausola secondo cui il cliente sopporta, per i crediti in valuta straniera, il rischio di restrizioni legali o di restrizioni adottate dalle autorità (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 402 CO

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