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Regesto

Decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.
1. La legittimazione ad impugnare con ricorso di diritto amministrativo una decisione dell'autorità di ricorso spetta soltanto all'emittente e al reclamante direttamente toccato dall'oggetto della trasmissione, secondo l'art. 14 lett. b del decreto federale (consid. 1).
2. In virtù del principio dell'unità della procedura, il reclamante beneficia dinanzi all'autorità di ricorso dei diritti sgorganti dall'art 4 Cost. o degli altri diritti riconosciutigli avanti il Tribunale federale. Nella fattispecie egli aveva quindi il diritto di prendere conoscenza degli atti prodotti dall'emittente, il cui contenuto e le cui fonti non sono messi in discussione (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 14 lett. b del, art 4 Cost.