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Regesto

Graduatoria nel fallimento.
Il termine per impugnarla mediante azione (art. 250 LEF) o reclamo per vizi di forma decorre, di massima, per tutti gli interessati (compresi i creditori che non hanno ricevuto o hanno ricevuto tardivamente lo speciale avviso previsto nell'art. 249 cp. 3 LEF) a contare dal giorno della pubblicazione del deposito. Tuttavia, se l'amministrazione del fallimento non ha accolto o respinto chiaramente un credito insinuato, questo vizio può ancora dar luogo a un reclamo dopo l'avviso speciale di deposito dello stato di ripartizione (art. 263 cp. 2 LEF).

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referenza

Articolo: art. 250 LEF, art. 249 cp, art. 263 cp