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Regesto

Contratto di lavoro; tutela contro la disdetta in caso d'incapacità di lavoro dovuta a malattia (art. 336e cpv. 1 lett. b, 341 cpv. 1 CO).
Il lavoratore non può rinunciare unilateralmente alla tutela contro la disdetta conferita dall'art. 336e CO e pertanto al pagamento del salario corrispondente al periodo prolungato di preavviso. Una rinuncia intervenuta nel quadro di una transazione tra datore di lavoro e lavoratore è consentita solo se ci si trovi manifestamente in presenza di concessioni reciproche (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: art. 336e CO