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Regesto

Art. 10 cpv. 3 lett. b LPC; art. 12 OPC-AVS/AI; delimitazione della deduzione di spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari.
Il limite del ricavo lordo dell'immobile vale complessivamente per le spese di manutenzione di fabbricati e per gli interessi ipotecari (consid. 4.2.1).
In caso di persone che vivono nella loro propria abitazione o casa, il ricavo lordo dell'immobile che delimita la deduzione delle spese di manutenzione e degli interessi ipotecari corrisponde al valore locativo dell'immobile prima di un'eventuale riduzione percentuale per uso proprio secondo la legislazione in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio o, se del caso, secondo la legislazione in materia d'imposta federale diretta (consid. 4.2.3).

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referenza

Articolo: Art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, art. 12 OPC-AVS/AI