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Regesto

Art. 20, 80 cpv. 2 lett. b, art. 120 cpv. 2 Cost.; art. 13 cpv. 1 vLPAn; art. 61 cpv. 3 vOPAn; esperimenti su primati (non umani).
Per autorizzare un esperimento sugli animali l'art. 61 cpv. 3 lett. d vOPAn esige che sia eseguita una ponderazione degli interessi tra l'aumento delle conoscenze ricercato con l'esperimento e i dolori e le sofferenze ad esso connessi. Tale esigenza si applica anche alle richieste di ricerche concernenti processi vitali fondamentali (consid. 4.3.1 e 4.3.2). Nella ponderazione degli interessi si deve tenere in considerazione la particolare affinità tra i primati non umani e gli uomini nonché la dignità della creatura (consid. 4.3.4).

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referenza

Articolo: art. 120 cpv. 2 Cost.