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Regesto

Art. 4 Cost., diritto di essere sentito.
L'evasione prematura di una procedura, allorquando l'atto di ricorso lasciava presumere il deposito tempestivo di un atto complementare, comporta una riduzione non consentita del termine ricorsuale stabilito imperativamente dalla legge e viola quindi il diritto di essere sentito. Una siffatta violazione è in ogni caso data ove l'autorità di ricorso non sia disposta a riconsiderare senz'altro la propria decisione, in presenza di un atto complementare depositato dal ricorrente dopo la sua pronuncia ma ancora nel termine legale e nella forma richiesta.

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Articolo: Art. 4 Cost.