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Regesto

Art. 17 cpv. 1, art. 30 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 LADI; art. 45 cpv. 2 OADI; art. 2, 10, 20, 21 e 39 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988; art. 31 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969.
- L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI non è contrario alla Convenzione n. 168 concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988.
- Diversamente da altri settori delle assicurazioni sociali (art. 7 cpv. 1 LAI, art. 37 e 39 LAINF, art. 7 vLAM, art. 35 LPP, DTF 107 V 228 consid. 2a in tema di casse malati), nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione le prestazioni devono essere ridotte pure in caso di colpa lieve (art. 30 cpv. 3 LADI e art. 45 cpv. 2 OADI).
- La sospensione del diritto a prestazioni non presuppone una comminatoria (conferma della giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 107 V 228

Articolo: art. 45 cpv. 2 OADI, art. 7 cpv. 1 LAI, art. 37 e 39 LAINF, art. 7 vLAM seguito...