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Regesto

Art. 30 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU: Garanzia del giudice naturale; ricusa.
- Un giudice è reputato aver fatto parte dell'autorità che ha reso il giudizio impugnato nella misura in cui il suo nome figura nel rubrum del giudizio medesimo, quand'anche con la menzione "assente".
- Esiste motivo di ricusa qualora un giudice dell'autorità cantonale di ricorso è chiamato a statuire in una causa che pone gli stessi quesiti giuridici - nell'evenienza concreta il problema della traduzione in francese di una perizia del Centro medico d'accertamento dell'AI redatto in italiano - di un'altra procedura ancora pendente nella quale egli funge da avvocato.

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Articolo: Art. 30 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU