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Regesto

Art. 52 LAVS, art. 82 cpv. 1 OAVS, art. 250 LEF. Quando il momento di conoscenza del danno coincide con il deposito della graduatoria e dell'inventario nella procedura di fallimento, il termine di un anno decorre, al più presto, dalla pubblicazione del deposito nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) se quel giorno l'ufficio dei fallimenti è aperto al pubblico. Indeciso il tema se il momento della conoscenza, dies a quo, sia quello della comunicazione nel FUSC, dell'esame degli atti presso l'ufficio o la scadenza del termine di pubblicazione (consid. 4a).
Art. 52 LAVS, art. 82 cpv. 1 OAVS.
- Conferma della giurisprudenza in DTF 117 V 131, secondo cui non pende processo tra la cassa di compensazione e il responsabile al momento in cui è resa la decisione di risarcimento, così che quest'ultimo non deve aspettarsi di ricevere un provvedimento (consid. 4b/bb).
- Il termine per prevalersi di un credito di risarcimento è salvaguardato con la consegna in tempo utile della decisione di risarcimento a un ufficio postale e non con la sua regolare intimazione al destinatario (consid. 4c).
Art. 16 cpv. 1 LAVS. Indeciso il tema, se debba essere mantenuta l'attuale giurisprudenza (DTF 103 V 63, STFA 1957 pag. 50), che pretende, perché il termine sia salvaguardato, non solo che la decisione di risarcimento sia consegnata alla posta, ma parimenti che sia notificata regolarmente al destinatario (consid. 4c in fine).

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referenza

DTF: 117 V 131, 103 V 63

Articolo: Art. 52 LAVS, art. 82 cpv. 1 OAVS, art. 250 LEF, Art. 16 cpv. 1 LAVS