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Regesto

Art. 52 LAVS; art. 82 cpv. 1 OAVS; art. 171 e 219 cpv. 4 terza classe LEF: Responsabilità del datore di lavoro; momento della conoscenza del danno.
Il fatto che sia venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento non modifica la giurisprudenza precedente, secondo cui la cassa di compensazione ha, di regola, conoscenza del danno sùbito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria.

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referenza

Articolo: Art. 52 LAVS, art. 82 cpv. 1 OAVS