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Regesto a

Art. 103 lett. a e c OG, art. 130 cpv. 2 LM, art. 57 LPAmb; legittimazione a presentare un ricorso di diritto amministrativo nell'ambito della procedura di approvazione dei piani e di risanamento fonico concernente un poligono di tiro.
Il requisito d'essere formalmente toccato non è adempiuto dall'associazione cantonale dei tiratori (consid. 3.2.1).
Legittimazione dei confinanti (consid. 3.2.2) e del comune in cui si trova l'impianto (consid. 3.2.3).

Regesto b

Art. 1-3, 24 e 25a LPT; obbligo di pianificazione e di coordinazione, competenze distinte per la procedura di risanamento, il rilascio della licenza edilizia e l'allestimento del piano di utilizzazione.
La riunione di procedure diverse in una procedura concentrata di risanamento e di approvazione dei piani presso il DDPS è, nelle concrete circostanze, compatibile con il diritto federale (consid. 5).

Regesto c

Art. 9, 11 cpv. 2, art. 16 segg. LPAmb, art. 14 OIF; obbligo di un EIA, trasformazione e risanamento simultaneo, facilitazioni in caso di risanamento.
Rinuncia a un esame dell'impatto sull'ambiente nella procedura di risanamento (consid. 6).
Limitazione delle mezze giornate di tiro ammesse e concessione di facilitazioni per un immobile confinante (consid. 7 e 8). Rinuncia parziale a una galleria di isolazione acustica (consid. 9).
Non assoggettamento alla decisione di risanamento riguardo al poligono di tiro con la balestra, ma non riguardo a quello per il tiro con il piccolo calibro (consid. 11).

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referenza

Articolo: art. 130 cpv. 2 LM, art. 57 LPAmb, art. 14 OIF