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Regesto

Art. 27 cpv. 2 LPGA: Obbligo di consulenza degli assicuratori.
L'assicuratore deve rendere attenta la persona assicurata del fatto che il suo comportamento potrebbe pregiudicare la realizzazione di una delle condizioni del diritto alle prestazioni. (consid. 4)
Conseguenze della violazione dell'obbligo di consulenza. (consid. 5)

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referenza

Articolo: Art. 27 cpv. 2 LPGA