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Regesto

1. Art. 62 cpv. 2 e 70 cpv. 2 DPA.
L'autorità inferiore non può con le proprie osservazioni riparare le lacune della motivazione della decisione impugnata o completare i considerandi di quest'ultima (consid. 2a).
2. Art. 6 n. 2 CEDU.
In caso di abbandono di un procedimento penale amministrativo è incompatibile con l'art. 6 n. 2 CEDU porre le spese a carico dell'interessato in base ad una presunzione di colpevolezza (consid. 2b).

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referenza

Articolo: Art. 6 n. 2 CEDU