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Regesto

Art. 4, 31 e 33 Cost.; monopolio dell'avvocato in materia fiscale dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza.
Nel riservare agli avvocati il patrocinio delle parti dinanzi ai tribunali, la legge bernese adotta una misura di polizia tendente a garantire una buona amministrazione della giustizia e il rispetto dei diritti degli interessati (consid. 2b, c). In materia fiscale tale norma non è contraria al principio della proporzionalità, dati l'importanza delle regole di procedura dinanzi al Tribunale amministrativo e l'ampio potere di apprezzamento di cui dispone il legislatore bernese nella disciplina dell'accesso ai tribunali (precisazione della giurisprudenza) (consid. 2e).
La situazione della parte in giudizio che firma personalmente l'atto di ricorso non è paragonabile a quella del mandante che sceglie un patrocinatore perché agisca in suo luogo e al quale accorda la sua fiducia. Non è quindi arbitrario trattare queste situazioni in modo differente (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 4, 31 e 33 Cost.

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