Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Legittimazione per esercitare ricorso per cassazione contro un giudizio penale dopo il decesso della vittima o del danneggiato (art. 270 PP, art. 2 e 8 cpv. 1 lett. c LAV); amministrazione d'officio della successione (art. 554 CC).
La qualità di erede della vittima o del danneggiato non dà il diritto di presentare ricorso per cassazione contro il giudizio penale (consid. 4, conferma della giurisprudenza).
Alla stessa stregua, l'amministratore d'officio della successione della vittima o del danneggiato non possiede, nell'ambito dei suoi diritti processuali quale rappresentante della successione, la legittimazione per interporre ricorso per cassazione contro il giudizio penale (consid. 5 e 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 270 PP, art. 554 CC