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Regesto

Art. 105 cpv. 2 OG; autorità giudiziaria.
La Commissione di ricorso del Canton Berna in materia di revoca delle licenze di condurre è un'autorità giudiziaria. L'accertamento dei fatti da essa compiuto vincola pertanto il Tribunale federale, fuorché se tali fatti risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (consid. 2).
Art. 32 cpv. 1 LCS, art. 4a cpv. 1 ONC; limitazione generale della velocità; adeguamento della velocità alle circostanze.
Si può circolare alla velocità massima consentita solo se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli (consid. 4a).
Art. 16 cpv. 2 LCS; superamento della velocità massima consentita all'interno di una località, caso di lieve entità, revoca della licenza/ammonimento.
Un eccesso di velocità costituisce, in particolare all'interno di una località, ove circolano utenti della strada vulnerabili (pedoni, ciclisti), un serio pericolo. Chi supera di 27 km/h la velocità massima consentita all'interno delle località, in un luogo che presenta chiaramente le caratteristiche di un agglomerato, compromette la sicurezza della circolazione in modo rilevante. Se, oltre a ciò, la colpa non è lieve, la revoca della licenza non viola il diritto federale, anche se la reputazione di conducente è ottima (consid. 4b-d).

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Articolo: Art. 105 cpv. 2 OG, art. 4a cpv. 1 ONC